Doppio cognome: una nuova conquista per la parità di genere?

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Cari genitori,

Il 24 settembre 2014 arriva il primo si alla Camera, con 239 voti a favore, passa la legge sul doppio cognome che, elimina l’obbligo di utilizzare quello paterno, introducendo la libertà di scelta per i genitori.

Tutto ha inizio il 7 gennaio del 2014, quando la Corte Europea dei diritti umani  condanna l’Italia per aver negato ad una coppia, la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre. Sono Alessandra Cusan e Luigi Fazzi ad avviare un iter giudiziario alla Corte di Strasburgo, per veder riconosciuto il loro diritto di scelta, negato dallo stato italiano che gli impedisce di registrare all’anagrafe la figlia Maddalena, nata il 26 aprile 1999, con il cognome della mamma.

Nel pronunciamento dell’organismo comunitario, i giudici puntualizzano come il nostro paese sia tenuto ad «adottare riforme» legislative, o di altra natura, per rimediare alla violazione riscontrata.

È un diritto dei genitori decidere di dare ai propri figli il solo cognome materno: se la regola prevede, infatti, che s’impartisca quello paterno, «l’inesistenza di una deroga», si rivela «discriminatoria verso le donne».

A scrivere un nuovo capitolo verso la parità di genere nel diritto di famiglia è, dunque, un organismo europeo.

Nel nostro Paese non esiste una legge che disciplina in modo specifico e dettagliato il procedimento per l’attribuzione del cognome ai figli, la trasmissibilità del solo cognome paterno è ricavabile da una serie di norme contenute nel Codice Civile e nel D.P.R. 396/2000. La prassi che si è consolidata prevede dunque l’assegnazione automatica del cognome paterno al momento della dichiarazione di nascita per l’iscrizione al registro comunale dello stato civile.

La Corte costituzionale, con la sentenza 61 del 2006, aveva già ammesso che l’attribuzione ai figli del cognome del padre, è retaggio di una tramontata potestà patriarcale. Dopo 6 anni, il 10 maggio del 2012 esce in gazzetta ufficiale il testo di legge sul doppio cognome. Il testo prevede l’obbligo per l’ufficiale di stato civile dell’iscrizione all’atto di nascita del cognome materno in caso di accordo tra entrambi genitori.
 La nuova disciplina del cognome, rende possibile la trasmissione del cognome materno, SOLO se il papà è consenziente.

Comunque le nuove norme, votate alla Camera, non sono immediatamente operative. L’applicazione e’ infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento (che il governo dovra’ adottare al massimo entro un anno) che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Nell’attesa del regolamento, sara’ pero’ possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.

Negli altri Paesi europei i genitori hanno libertà di scelta nell’assegnazione del cognome ai figli. In Francia l’attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori che possono registrare il cognome di uno o dell’altro o entrambi affiancati secondo l’ordine di loro scelta attraverso una dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale di stato civile. La Germania riconosce ai genitori il diritto di assegnare ai figli, il cognome coniugale, eventualmente seguito o preceduto dal proprio cognome. Le coppie che non hanno un cognome coniugale scelgono di comune accordo quale cognome trasmettere al bambino. 

Anche nel Regno Unito i genitori possono scegliere autonomamente grazie alla parental responsibility, che permette anche l’assegnazione di un cognome diverso, anche se poco frequente nella prassi. In Spagna ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori nell’ordine da questi accordato.

Il sito http://www.cognomematerno.it offre numerose informazioni utili. Sul tema il network ha scelto di interrogare un avvocato, Valentina Viaggio,  esperta di diritto di famiglia, che risponde alle domande di Rachele Bonani, allora:

E’ reale la parità di genere nell’assegnazione del cognome al figlio, in Italia, dopo le modifiche apportate? Prima di rispondere occorre spendere qualche parola sulla differenza che c’è tra “parità formale” e “parità sostanziale”, intendendosi con la prima il riconoscimento morale, giuridico e sociale sul piano puramente nominale di valori affermati, mentre con la seconda il riconoscimento concreto di quei valori altrimenti riconosciuti solo nominalmente. La parità sostanziale è quella che mediante gli strumenti contemplati dal nostro Ordinamento giuridico (leggi, decreti, regolamenti, etc.) tenta di dare concreta attuazione al complesso di valori, diritti e principi mediante la previsione di un sistema di tutele, la cui violazione conduce a sanzioni in caso di loro inosservanza.

Quanto pesa la sentenza della Corte Europea sulla giurisprudenza italiana? Ad esempio nel caso del doppio cognome, il nostro Paese ha provveduto a recepire gli orientamenti comunitari che consentono al figlio l’adozione del cognome della madre in luogo di quello del padre; tuttavia tale facoltà resta sostanzialmente subordinata al necessario consenso del marito la norma espressamente prevede: “previo consenso del marito”. Ancora una volta dunque viene riconosciuta ai coniugi un’apparente pariteticità “di cognome” solamente sul piano formale i cui benefici sostanziali ricadono unicamente in capo al figlio, il quale potrebbe avere interesse a preferire il cognome della madre al posto di quello del padre (caso tipico del figlio di un noto mafioso, che si troverebbe ad essere vita natural durante associato ad un concetto di corruzione e mala vita).

E’ un avanzamento per l’affermazione dei diritti della donna questa legge? Dobbiamo ancora oggi così tristemente considerare che se da un lato sul piano formale il nostro Ordinamento giuridico ha inteso introdurre questo cambiamento, mosso dalla necessità di conformarsi al dettato comunitario, dall’altro il legislatore italiano non ha apportato il cambiamento desiderato lasciando immutata sul piano sostanziale la riserva mentale basata sull’originaria impostazione maschilista in cui la figura di rilievo resta ancora quella del c.d. “pater familiare” . Tuttavia i passi da fare per la realizzazione di una vera parità sostanziale nel nostro Ordinamento sono ancora molto numerosi. Possiamo affermare che l’attenzione del legislatore in ambito familiare si sia principalmente concentrata sulla tutela dei figli minori, creando un tessuto normativo che possa in qualche modo proteggere i soggetti più deboli a vantaggio della loro individualità rispetto a quella propriamente riferita ai genitori.

Le modifiche al testo 396 del 2000 sull’ordinamento dello stato civile sono nella direzione di una semplificazione normativa reale? La famiglia, nella storia del nostro Ordinamento giuridico, è stata lungamente contraddistinta da un’impostazione patriarcale articolata in una logica piramidale, che concentrava nel “pater familiae” la pienezza dei poteri esercitati in maniera indiscussa ed assoluta sia in ambito domestico che sociale. Non dimentichiamo che per secoli la famiglia della sposa era gravata dal c.d. “onere di costituzione della dote”, rappresentata da un’universalità di beni da consegnare al prescelto marito ed avente la duplice finalità di indennizzare la donna nubenda che, uscendo dalla famiglia d’origine, perdeva il diritto all’eredità paterna e quella di apportare un contributo alla vita matrimoniale c.d. “ad sustinenda onera matrimonii”. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, si è giunti al divieto di costituzione di dote con correlata abrogazione dell’art. 166 – bis del codice civile considerato retaggio del passato. L’applicazione di tale divieto ha apportato – in osservanza ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza – ad un complessivo stravolgimento nella struttura familiare gerarchica verso la crescente affermazione del principio paritario dovuto soprattutto al riconoscimento primario delle personalità individuali (Art. 29 Costituzione italiana). L’Art. 143 codice civile, nel disporre che “con il matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri”, afferma, infatti, un principio di pariteticità tra i diversi sessi in ambito familiare un tempo fortemente sbilanciato; si pensi ad esempio anche alle recenti disposizioni che nei casi di separazione hanno introdotto la c.d. “bigenitorialità”, prevedendo che l’affidamento ed il mantenimento dei figli sia condiviso dai coniugi e quindi ripartito in ugual misura.

 

 

 

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